DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

Tribunale di Lanciano, sent. 23 giugno 2020, n. 124, Giudice Maria Rosaria Boncompagni

 

Domanda di simulazione assoluta proposta da un soggetto terzo – Domanda di azione revocatoria – Diversità dei presupposti tra il negozio simulato e il negozio soggetto ad azione revocatoria –– Onere della prova  –  Rigetto della domanda di simulazione assoluta – Accoglimento dell’azione revocatoria in via subordinata.

In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al giudizio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendono secondo l’”id quod plerumque accidit”, restando il relativo appezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata solo apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirlo.

 

L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”); l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.

 

Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Lanciano, Giudice Maria Rosaria Boncompagni, con sentenza n. 124 pubblicata il 3 giugno 2020.

LA VICENDA PROCESSUALE

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso ad istanza di una Società di leasing S.p.A., veniva ingiunto, alla Società debitrice ed ai fideiussori, il pagamento della somma di euro 84.013,99, oltre interessi e spese di procedura. La domanda monitoria, nello specifico, si fondava sull’inadempimento della Società debitrice del pagamento dei canoni pattuiti in relazione al contratto di locazione finanziaria con la Società utilizzatrice stipulato il 23 luglio 2008.

Veniva successivamente avviata la procedura di esecuzione forzata per il recupero del credito vantato dalla Società di leasing S.p.A. nei confronti della parte debitrice.

Con atto pubblico notarile del 19 febbraio 2016 (trascritto il 22 febbraio 2016) uno dei garanti donava alla madre la nuda proprietà delle due unità immobiliari ivi indicate, ovvero gli unici immobili di cui lo stesso risultava proprietario.

Con atto di citazione ritualmente notificato la Società di leasing S.p.A. conveniva in giudizio il garante e sua madre al fine di ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità dell’atto di donazione stipulato tra le parti convenute a rogito del notaio, avente ad oggetto la nuda proprietà degli immobili ivi indicati di cui il titolare aveva disposto in favore di sua madre, stante l’asserita simulazione di detta pattuizione.

In subordine, parte attrice domandava la declaratoria di inefficacia del sopracitato atto di donazione ai sensi dell’art. 2901 c.c.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI LANCIANO

Il tribunale di Lanciano, nella pronuncia in oggetto, respingeva la domanda della Società di leasing S.p.A. volta all’accertamento della simulazione assoluta dell’atto di donazione in oggetto, in quanto priva di supporto probatorio. Accoglieva, invece, la domanda in subordine relativa all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

Relativamente alla prima domanda, il Tribunale abbracciava il principio di diritto secondo il quale, essendo la domanda di simulazione assoluta proposta da un soggetto terzo (ovvero dalla Società di leasing S.p.A.) rispetto al contratto di donazione in oggetto, trova applicazione l’art. 1417 c.c. e la prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi (2729 c.c.), purchè essi siano gravi, precisi e concordati, in modo che nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell’atto impugnato (Cass. sez. II, sent. n. 15160 del 28 ottobre 2002).

Sulla base di quanto appena affermato, il Giudice reputava che la parte attrice, su cui incombeva l’onere di dimostrare l’esistenza dell’accordo simulatorio, non forniva elementi idonei a fondare detto meccanismo presuntivo. Respingeva, pertanto, la domanda di simulazione assoluta dell’atto di donazione proposta da parte attrice.

Il tribunale di Lanciano accoglieva, invece, la domanda dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esercitata dall’attrice, in via subordinata, avverso l’atto di donazione disposto dal garante in favore della madre, in epoca successiva all’insorgere del credito vantato dalla Società di leasing S.p.A. nei confronti dell’odierno convenuto, quale fideiussore della società utilizzatrice nel rapporto di locazione finanziaria summenzionato.

Il Giudice nella sua decisione evidenziava che, ai sensi dell’art. 2901, comma 1, n. 1 c.c. l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell’insorgenza del credito e non della sua scadenza o del relativo accertamento giudiziario (Cass. civ. sent. nn. 17356/2011 e 1050/1996).

In riferimento all’azione revocatoria intentata dal creditore nei confronti del fideiussore del debitore principale, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità.

Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”).

L’acquisto della qualità del debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (cfr. Cass. sez. III, n. 3637 del 15 febbraio 2011).

Nel caso specie, il Giudice rilevava che l’atto dispositivo a titolo gratuito oggetto dell’azione revocatoria era stato eseguito dal fidejussore a mezzo dell’atto pubblico notarile del 19 febbraio 2016 (trascritto il 22 febbraio 2016) e, dunque, in epoca successiva, sia alla prestazione della garanzia fideiussoria in favore della società utilizzatrice (debitrice principale)- risalente alla stipulazione del contratto di locazione avvenuta il 23 luglio 2008 -, sia alla diffida con cui l’odierna attrice faceva valere le proprie ragioni nei confronti del fidejussore, stante il protratto inadempimento della società utilizzatrice rispetto al pagamento dei canoni pattuiti con l’odierna attrice.

Deve ritenersi altresì provato l’eventus damni, ovvero il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell’odierna attrice, integrato, non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa, o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, restando onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Nel caso de quo, il Giudice riteneva detto pregiudizio integrato, atteso che, posto l’esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito il 28 settembre 2016 su istanza dell’odierna attrice, il fidejussore, con l’atto di donazione de quo in favore della madre, diminuiva sensibilmente la consistenza del proprio patrimonio immobiliare senza che, di contro, l’odierno convenuto avesse assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi circa la consistenza del suo patrimonio residuo nel senso sopra inteso, stante la contumacia nel giudizio.

Da ultimo, il Giudice riteneva comprovata anche l’integrazione dell’ulteriore presupposto contemplato dall’art. 2901 c.c., come integrato unicamente dalla cosiddetta scientia damni, atteso che, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, ai fini della configurabilità del “consilium fraudis” non è necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario) del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass., sez. III, n. 17867 del 22 agosto 2007).

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, può ritenersi che detta consapevolezza da parte del fideiussore possa essere desunta dalla circostanza che la donazione della nuda proprietà degli immobili in favore della madre era avvenuta nel febbraio 2016, ovvero pochi giorni dopo la ricezione della lettera di risoluzione del contratto di locazione finanziaria e contestuale diffida al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti nella qualità di garante, oggetto del successivo provvedimento monitorio.

In conclusione, il Tribunale di Lanciano accoglieva l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esercitata in via subordinata dalla Società di leasing S.p.A. e di conseguenza dichiarava l’inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell’atto di donazione del 19 febbraio 2016, a rogito del notaio, intervenuto tra il fideiussore e la madre.