Il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”), vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19.
All’indomani dell’entrata in vigore di tale decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94, l’Abi ha inviato alle Banche associate una Circolare (Prot. UCR/ULS/000686) Circolare ABI per spiegare le misure attuative del decreto alle imprese, le quali dovranno tradurle in modalità operativa.
La circolare, all’articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) riepiloga come il decreto c.d. liquidità prevede che, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, avente sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, la SACE (Società servizi assicurativi e finanziari) concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio di credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
La concessione di tali garanzie avverrà entro il 31 dicembre 2020 e si dispone di un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI comprendendo, tra queste, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di P.Iva.
I finanziamenti alle Pmi e alle aziende di maggiori dimensioni sui quali il decreto prevede la garanzia statale (in forma differenziata) dovranno seguire una procedura e una istruttoria i cui tempi e modalità, variano da banca a banca, le quali restano dei soggetti privati, e che dunque rispondono di fronte alle norme del loro operato.
L’accesso al “rilascio della garanzia” “è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo” di garanzia Pmi, spiega la circolare, che ricorda come prima debba essere esaurito il plafond. “La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo”.
Vediamo più da vicino il contenuto della circolare.
Che tassi applicheranno le banche?
Con la circolare Prot. UCR/ULS/000686, la Abi dispone che “Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi.
Il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca”.
Chi sono i soggetti beneficiari?
Le aziende in sofferenza prima della fine del 2019, non potranno accedere al fondo.
Il Governo ha voluto porre tale limite per evitare di assumersi rischi troppo elevati.
Non verranno, comunque, considerati i dati di questi ultimi mesi che sono, per l’appunto, di emergenza e non rappresentativi.
Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.
L’impresa beneficiaria dovrà disporre dei seguenti requisiti:
– alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
– alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno:
– per sé, e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
– di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Che natura riveste la garanzia?
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, ai fini della mitigazione del rischio di credito.
Essa copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Quali finanziamenti sono ammissibili?
Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:
– 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato, ovvero dalla dichiarazione fiscale;
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi, e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento, coperto dalla garanzia, deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.
Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l’impresa.
Quali sono le percentuali di garanzia?
La percentuale massima di garanzia è pari al:
– 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
– 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
– 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall’impresa alla Banca – del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.
Qual è la procedura per l’accesso alla garanzia?
È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro
Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.
Con l’emanazione di tale decreto possono essere, altresì, elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione.
Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.
Quali sono le procedure di semplificazione per la Sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni?
L’art. 4 della circolare prevede una forma agevolata per la sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni, vista la particolare situazione di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.
La norma, in particolare, è volta ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari, favorendo la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più snelli rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordinamento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.
Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che l’ha espresso (utilizzo della “posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo … accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente”, così che “facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità”).
Dette modalità pertanto si aggiungono a quelle già previste in via ordinaria.
Si prevede anche un regime speciale, sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell’intermediario, sia per l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.
Ci si può rivolgere subito alla Banca?
Sì, ci si può subito rivolgere alla Banca ma solo per avviare le pratiche.
La pratica può cominciare ad essere istruita anche se, va ricordato, fino a quando il c.d. “decreto liquidità” non sarà passato al vaglio ella Commissione europea, anche le istruttorie più veloci, come quelle per gli importi fino a 25mila euro garantiti al 100%, non potranno consentire la concessione del finanziamento.
Per il momento occorre, dunque, attendere il via libera dell’Unione Europea.