L’attuale emergenza Covid-19 pone in rilievo delle questioni relative a come gestire gli eventuali squilibri delle prestazioni contrattuali, le inadempienze degli obblighi derivanti da contratto, le impossibilità di rispettare gli impegni, le consegne e le scadenze contrattuali.

L’evento della diffusione del “Coronavirus” può ritenersi causa di forza maggiore, ossia evento straordinario ed imprevedibile, tale da incidere sulla sfera contrattuale delle parti e sulle eventuali responsabilità?

In base alle disposizioni del codice civile, il sopraggiungimento di un evento straordinario (relativo, cioè, ad eventi staticamente pochi frequenti e con carattere di eccezionalità) ed imprevedibile (ritenuto tale, quando i contraenti non lo abbiano messo in conto, in base alle loro conoscenze ed esperienze), può alterare gli equilibri delle prestazioni contrattuali.
Le stesse, ad esempio, possono divenire troppo onerose per una delle parti, con la conseguenza di non poter garantire l’esecuzione della prestazione inizialmente pattuita. In tal caso, la parte potrebbe rendersi addirittura inadempiente.
L’art. 1467 c.c. (rubricato “Contratto con prestazioni corrispettive”) introduce uno dei principi fondamentali nella regolazione dei rapporti contrattuali, ossia quello della causa di forza maggiore.
Ai sensi del primo comma dell’art. 1467 c.c.”nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458”.
L’articolo sopracitato va correlato con l’art. 1256 c.c., il quale disciplina la sopraggiunta impossibilità di adempiere alla prestazione contrattuale per causa non imputabile al debitore.
Tale norma dispone la risoluzione del contratto ove l’impossibilità di dare seguito alla prestazione in esso prevista sia determinata da una causa, anche temporanea, straordinaria, imprevedibile e dunque non addebitabile al debitore.
Nel nostro ordinamento non esistono norme che descrivano in modo esplicito le fattispecie riconducibile alla forza maggiore (ovvero, ad eventi straordinari ed imprevedibili).
A fronte dell’emergenza “Coronavirus” il decreto c.d.”decreto Cura Italia(d.l. 17 marzo 2020 n. 18), all’art. 91, rubricato “Disposizioni  in  materia  ritardi  o   inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e  di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”, sembrerebbe considerare la diffusione del Covid-19 quale fattispecie di causa maggiore.
Tale norma, infatti, chiarisce come il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19, contenute nel Decreto, è sempre valutato «ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze, o penali, connesse a ritardati o omessi adempimenti».

In conclusione, l’obbligo di restare in casa, o di fermare attività produttive non indispensabili per rispettare le misure di sicurezza, può essere fatto valere come causa di forza maggiore e può allontanare, ma non escludere del tutto, i risarcimenti ed indennizzi dovuti da chi non ha potuto rispettare gli impegni contrattuali.
Occorre valutare, caso per caso, il regolamento contrattuale e l’origine del mancato adempimento alla luce, soprattutto, delle misure urgenti adottate dal Governo.